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Associazione Culturale I Commedianti del Cilindro

L’anno duemilanove, il giorno 23 del mese di Dicembre, alle ore 16:00, in seconda convocazione, in Via Stella, 55 – 03030 BROCCOSTELLA, si è riunita, in seduta straordinaria, l’assemblea generale dei soci dell’Associazione Culturale “I Commedianti del Cilindro” per discutere l’ordine del giorno in oggetto.

L’assemblea generale risulta composta, in seconda convocazione dai sig.ri:

- Angrisano Cristina - segretario;

- Bauco Lorenzo;

- Benedetto Tommaso;

- Bianchi Lorenzo;

- Conti Andrea - consigliere;

- Di Poce Davide;

- Di Rollo Riccardo;

- Falcone Aldo;

- Falcone Valentina;

- Ferrante Amedeo - tesoriere;

- Lucarelli Silvia;

- Mantova Federico – Presidente/legale rappresentante;

- Marcuccilli Davide;

- Persichetti Marco;

- Sperduti Enrico;

- Sperduti Piergiorgio - consigliere.

L’assemblea risulta composta da n.16 soci su 26 aventi diritto. Considerato il numero legale e constatato la validità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori delle modifiche apportate allo statuto sociale che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato all’unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che tutti le precedenti modifiche statutarie denominate anche “ALLEGATO B” e “ALLEGATO C” sono da ritenersi completamente e totalmente abrogate.

Si allega, quindi al presente verbale, tutte le modifiche apportate al nuovo STATUTO SOCIALE che va sotto il nome di ALLEGATO A1.

ALLEGATO A1

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

E’ costituita in BROCCOSTELLA (FR), Via Stella, 55, una Associazione Culturale per l’attività teatrale amatoriale denominata “I COMMEDIANTI DEL CILINDRO”.


Art.2

L’Associazione, istituita a tempo indeterminato, non persegue fini di lucro, è apartitica e apolitica.


Art.3

Gli scopi dell’Associazione sono:

la promozione, diffusione e pratica dell’arte e della cultura teatrale in tutti i suoi aspetti, momenti e finalità sociali e didattiche.

In particolare l'Associazione si propone di:

a) realizzare spettacoli teatrali;

b) favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole e qualsiasi altra istituzione;

c) partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente qualificati;

d) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione e di formazione;

e) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’Associazione.


Art.4

All’uopo l’Associazione può istituire una o più sedi sociali, sul territorio nazionale, onde perseguire i suoi fini statutari.



Titolo II

I SOCI

Art.5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell’Associazione con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;

2. dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

3. condividere le finalità ed i principi ispiratori dell’Associazione;

4. partecipare all'attività associativa.

Art.6

E’ compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all’accettazione o meno della domanda di ammissione. L’accettazione, seguita dall’iscrizione nel libro dei soci dà diritto immediato ad acquisire la qualifica di socio. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi esercita la patria podestà.

Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art.7

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’Associazione, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia il Collegio dei Probiviri dell’Associazione o, in mancanza di questo, l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art.8

Fanno parte dell’Associazione tre categorie di Soci:

1 – Soci Fondatori,

2 – Soci Ordinari,

3 – Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori quelli che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendo l’Atto Costitutivo. Sono Soci Ordinari coloro che, dietro richiesta scritta, verranno accettati quali membri del Sodalizio.

Sono Soci Onorari coloro ai quali verrà concessa tale qualifica per particolari meriti. La qualifica di Socio Onorario (sia esso persona fisica che giuridica) viene concessa dal Presidente sentito il parere dell’Assemblea Sociale. Tali soci non saranno tenuti al pagamento della quota associativa, ma non avranno diritto al voto nelle assemblee.


Art.9

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. I soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.


Art.10

I soci hanno l'obbligo di corrispondere le quote associative e quelle di iscrizione.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.


Art.11

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità, mancato rinnovo annuale del tesseramento.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione o quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art.12

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell’Associazione.

La espulsione sarà decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

Art.13

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.



Titolo III

L’ASSEMBLEA

Art.14

Gli organi dell'Associazione sono:

-          l'ASSEMBLEA DEI SOCI;

-          il CONSIGLIO DIRETTIVO;

-          il PRESIDENTE.

Art.15

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 16

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci ovvero tramite e-mail o telefax e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.


Art. 17

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno mezz'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 19.

Art. 18

L'Assemblea dei soci:

1)   approva annualmente il rendiconto;

2)      ogni tre anni elegge il Consiglio Direttivo;

3)      approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

4)      elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri (un Presidente e due scrutatori) e che è incaricata di controllare lo svolgimento delle elezioni;

5)      delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.


Art.19

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea, convocata in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Art.20

Sia il Consiglio Direttivo che i soci potranno richiedere delle riunioni informali che potranno essere convocate senza le formalità sopra descritte, ma tali riunioni avranno carattere puramente consultativo.



Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO e IL PRESIDENTE

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Esso è composto da cinque membri; tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I membri del Consiglio Direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

a) stabilire annualmente il calendario delle attività teatrali e associative;

b) fissare la data dell'assemblea annuale;

c) redigere il rendiconto annuale;

d) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;

e) adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

f) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;

g) formulare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) deliberare circa l’ammissione o l’espulsione dei soci;

i) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione.

Art.23

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo.

Art.24

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Art. 25

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne è rappresentante ufficiale e legale e vigila sul corretto svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

In particolare, il Presidente ottempera alle seguenti funzioni specifiche:

1) convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;

2) organizza la vita sociale;

3) rende esecutivi ogni atto ufficiale con la propria firma;

4) ha pieno mandato negoziale verso terzi;

5) tiene gli atti ufficiali e il patrimonio dell’Associazione direttamente o avvalendosi di altri Soci designati allo specifico ufficio con formale incarico;

6) vidima i processi verbali del Consiglio e dell’Assemblea;

7) in caso di urgenza ed indifferibilità può deliberare per conto dell’Associazione purché entro dieci giorni l’Organo competente in materia ratifichi la sua delibera. In caso contrario la delibera decade negli effetti e nella sostanza facendo ricadere ogni responsabilità sul Presidente stesso.


Art.26

Nell'ambito del Consiglio Direttivo deve essere eletto un Vicepresidente e potranno essere eletti un Segretario e un Tesoriere o quanti altri eventuali incarichi il Consiglio Direttivo riterrà opportuno assegnare per un migliore funzionamento delle attività sociali (procuratore, revisore dei conti, ecc…). Il Presidente e gli altri consiglieri potranno svolgere più mansioni contemporaneamente.


Art.27

Il Vicepresidente coadiuva l’operato del Presidente e sovrintende a quelle mansioni nelle quali è espressamente delegato dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce a pieno titolo.

Art.28

Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e redige i verbali delle riunioni.

Art.29

Il Tesoriere cura l’amministrazione della Compagnia e s’incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri contabili. Provvede inoltre alla conservazione delle proprietà della Compagnia e ad effettuare le spese, da pagarsi sul mandato del Consiglio Direttivo.

Art.30

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo o di altri organi sociali sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, se convocati, possono partecipare anche soci non consiglieri ma esclusivamente con funzione consultativa.



Titolo V

PATRIMONIO SOCIALE

Art.32

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

1   - quote associative e d’iscrizione versate dai soci;

2   - tutto quanto può pervenire al Sodalizio nello svolgimento delle sue attività sociali;

3   - contributi volontari, oboli, atti di liberalità di Enti pubblici o privati;

4   - ricavato da eventuali cessioni di beni sociali ovvero attività varie;

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

1   - tutto quanto, di genere vario, può pervenire al sodalizio per qualunque ragione, causa o effetto.


Art.33

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

E' sancita la non trasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.


Art.34

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.



Titolo VI

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art.35

La decisione di scioglimento dell’associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti all’Assemblea Straordinaria di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza assoluta dei presenti.


Art.36

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell’Associazione il patrimonio netto residuo, soddisfatte le eventuali passività, sarà devoluto ad altra associazione operante in identico o analogo settore o ai fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Titolo VII

NORME FINALI

Art.37

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo ovvero alle norme del Codice Civile.


Art.38

Tutte le leggi, gli atti, le norme, i regolamenti e le deliberazioni che entrano in contrasto con il presente Statuto sono da ritenersi nulle e perdono la loro efficacia. Sarà compito del Consiglio Direttivo di individuarle e provvedere alla conseguente abrogazione nonché alla cessazione di tutti i loro relativi effetti.



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Letto, approvato e sottoscritto all’unanimità le presenti modifiche allo STATUTO SOCIALE (ALLEGATO A1) e relativi allegati dall’assemblea generale dei soci,  addì 23 dicembre 2009, la seduta è sciolta alle ore 17,30.

Seguono le firme dei presenti soci sottoscrittori





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