- regolamento interno -
Il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Culturale
“I Commedianti del Cilindro”,
composto dai signori: Federico Mantova (Presidente), Valerio Cervi (Vicepresidente), Amedeo Ferrante (Tesoriere), Andrea Conti (Consigliere),
visto l’Atto di Costituzione dell’Associazione “I Commedianti del Cilindro”,
visto lo Statuto Sociale,
ha elaborato il seguente
REGOLAMENTO
concernente il funzionamento interno dell’Associazione. Esso contiene le norme attuative per la vita sociale dell’Associazione, discende dallo Statuto Sociale, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra.
TITOLO I
Del Sistema Elettorale e delle leggi di contorno
SEZIONE PRIMA
Della legge elettorale
Art. 1
Della Convocazione delle Elezioni Sociali
Alla scadenza del mandato dei tre anni, il Presidente dell’Associazione indice le nuove elezioni, attraverso comunicazione con lettera ordinaria ovvero con e-mail e pubblicazione sulla bacheca ufficiale dell’Associazione.
La comunicazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data delle elezioni del nuovo Consiglio.
La comunicazione deve contenere il luogo, il giorno, l’ora, il tipo di organo da rinnovare e le modalità di voto secondo quanto previsto dal presente regolamento.
Art. 2
Della commissione elettorale
La C.E. è composta da n.3 soci aventi diritto al voto. I tre soci rivestono i ruoli di Presidente della C.E., Scrutatore Segretario e Scrutatore.
La Commissione Elettorale deve essere eletta prima dell’indizione delle elezioni, nell’ultima assemblea utile. È cura del Presidente dell’Associazione inserire l’elezione della C.E. tra i punti dell’O.D.G. della citata Assemblea.
In caso non ricorra o non sia prevista un’assemblea in tempo utile, essa sia convocata ad hoc.
Non possono candidarsi a far parte della C.E. i candidati al Consiglio Direttivo ed i facenti parte del Collegio dei Probiviri.
Durante l’Assemblea per l’elezione della C.E., chi intende farne parte si candida espressamente allorquando il Presidente dell’Assemblea richieda chi siano i candidati.
L’Assemblea vota per alzata di mano ed elegge i tre candidati cha hanno ricevuto il maggior numero di voti.
Qualora non si siano proposti soci in numero necessario, l’elezione avviene in due fasi. Nella prima fase, l’Assemblea si esprime per alzata di mano sui soci propostisi. Nella seconda fase si procede all’elezione dei soci necessari al completamento della terna elettorale nella maniera che segue: il Presidente dell’Assemblea, il Segretario verbalizzante ed un altro componente il Consiglio Direttivo (in assenza del quale, il Presidente dell’Assemblea nomina un socio a propria discrezione) formano la C.E. provvisoria con le mansioni, rispettivamente, di Presidente, Scrutatore Segretario e Scrutatore. Ogni socio riceve un foglio sul quale riporterà il nome del socio che ritiene all’altezza di far parte della C.E. I soci che riporteranno il maggior numero di preferenze saranno eletti in seno alla C.E.
Al termine dell’elezione della C.E., il Presidente dell’Assemblea ne nomina i componenti e ne fissa la prima seduta, nella quale i tre membri eleggeranno il Presidente della C.E. e lo Scrutatore Segretario.
Le mansioni della C.E. sono le seguenti:
- adottare le proprie deliberazioni a maggioranza dei suoi membri;
- comunicare ai soci la scadenza per la presentazione delle candidature;
- controllare la validità delle candidature presentate;
- preparare le schede elettorali, effettuandone la vidimazione;
- controllare l’elenco dei soci aventi diritto al voto;
- avere cura di tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle elezioni;
- formare il seggio elettorale;
- procedere allo scrutinio delle schede;
- redigere il verbale circa l’esito delle votazioni;
- pronunziarsi sulla regolarità dei singoli voti, dichiarando nulli i voti che risulteranno tali;
- dare atto del risultato elettorale conseguito da ciascuna lista;
- consegnare al Segretario dell’Associazione tutto il materiale occorso per lo svolgimento delle elezioni, che dovrà essere poi archiviato e conservato.
La C.E. ammette le candidature e respinge quelle in contrasto con le norme dello Statuto o di questo Regolamento, con decisione opponibile innanzi il Collegio dei Probiviri, il quale decide su di esse prima della data delle elezioni.
La C.E. controlla la regolarità del voto, anche dettando regole per l’accesso alla sede elettorale, dalla quale allontana chi non abbia diritto di accesso o vi si trattenga ingiustificatamente.
Art. 3
Dell’accesso al voto
Possono votare per il rinnovo degli organi elettivi tutti i soci fondatori ed ordinari che si presentino nel luogo in cui si svolge la votazione nei termini stabiliti dal presente regolamento. Essi devono risultare soci effettivi dalla relazione finale che viene redatta dal Segretario uscente dell’Associazione (o altro membro designato dal C.D.), e sottoscritto dal Presidente uscente dell’Associazione, il quale provvederà a farla recapitare al Presidente della C.E.
Sono da considerarsi soci effettivi tutti gli associati maggiorenni tesserati da almeno 90 giorni che abbiano pagato la quota sociale nell’anno di competenza, nei cui confronti non siano stati assunti provvedimenti di sospensione ovvero di espulsione da parte del Collegio dei Probiviri.
Art. 4
Delle candidature
Le candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo devono pervenire presso il domicilio del Presidente della C.E. entro e non oltre i 15 giorni antecedenti la data fissata per le elezioni.
Possono essere eletti tutti i soci iscritti nell’anno solare precedente a quello nel quale hanno luogo le elezioni ed in regola con la quota di tesseramento.
Non possono candidarsi i soci onorari, i minori in età, i soci facenti parte del Collegio dei Probiviri e quelli facenti parte della C.E.
Chi intende candidarsi ed è stato eletto in seno alla C.E. rassegna le proprie dimissioni dalla C.E. Indi, il Presidente dell’Associazione, onde colmare il vuoto risultante nella C.E., procede con la nomina del primo dei non eletti. Laddove non ci siano non eletti, il Presidente dell’Associazione procede con una nomina d’ufficio.
Art. 5
Della presentazione delle liste
Le candidature dei soci avvengono tramite la presentazione di una o più liste di candidati al Consiglio Direttivo.
Il numero dei candidati di ciascuna lista dev’essere pari a quello delle persone da eleggere.
La presentazione della lista deve avvenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per le elezioni con deposito sottoscritto da almeno due componenti la lista medesima presso il Presidente della C.E. (o suo delegato), il quale ne rilascia per ricevuta una copia con data di presentazione e numero di protocollo.
Le liste dei candidati alle cariche sociali vengono affisse, entro e non oltre 10 giorni prima della data fissata per le votazioni, in prossimità del seggio.
Art. 6
Della scheda elettorale
Le schede per l’espressione del voto debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza.
Tutte le schede debbono recare una griglia divisa in due colonne: nella colonna di sinistra il numero romano di ciascuna lista elettorale, nella colonna di destra i numeri arabi di ogni candidato della lista con accanto il nome del candidato stesso. Si cerchi di evidenziare la distinzione tra una lista e l’altra.
Il Presidente della C.E. appone sopra ogni scheda il timbro dell’Associazione e la propria firma nello spazio destinato alla vidimazione.
Art. 7
Della modalità di voto
Il voto viene espresso su apposite schede redatte dalla C.E., contenenti una griglia che abbia un numero massimo di righe per ogni lista pari alle persone da eleggere, e sulle quali sono riportati il cognome ed il nome del socio candidato, nonché il relativo numero di lista d’appartenenza.
Art. 8
Dell’espressione del voto
Il voto può essere espresso barrando con un segno:
- il nominativo del candidato consigliere e/o il suo numero all’interno della lista; in tal caso, la preferenza va alla lista ed al candidato;
- il numero della lista ed il nominativo di un candidato consigliere e/o il suo numero all’interno della lista stessa; in tal caso, la preferenza va alla lista ed al candidato;
- il numero della lista; in tal caso, la preferenza va alla lista, ma non si estende ad alcun candidato.
Si può esprimere all’interno di una lista una sola preferenza, e comunque una sola preferenza.
Il presente articolo è integrato in Appendice, SEZIONE PRIMA.
Tutto quanto non sia tra le opzioni previste ivi ed in Appendice, SEZIONE PRIMA è da considerarsi comunque voto nullo.
Art. 9
Della relazione finale del Presidente uscente
Il Presidente uscente illustra la relazione finale dell’operato del Consiglio Direttivo da lui presieduto e ne rimette il mandato all’Assemblea Ordinaria.
Art. 10
Dell’inizio e della chiusura delle operazioni di voto
La C.E. organizza il seggio elettorale con modalità che rispettino il diritto alla segretezza nell’espressione del voto.
Il Presidente della C.E., dopo aver constatato la validità della composizione del seggio elettorale, dà inizio alle operazioni di voto.
Decorse due ore dall’inizio delle operazioni di voto, il Presidente della C.E., dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente allo spoglio.
Art. 11
Dello scrutinio dei voti
Terminate le operazioni di voto, il Presidente della C.E., assistito dai due scrutatori, dà inizio alle operazioni di scrutinio.
Le schede elettorali vengono estratte singolarmente dallo scrutatore e consegnate al Presidente della C.E., il quale procede all’apertura, dando comunicazione ad alta voce della risultanza del voto.
Lo Scrutatore Segretario procede alla verbalizzazione simultanea su di un apposito modulo riportante tutti i nomi dei candidati, accanto ai quali figurano un numero di quadretti pari al numero dei soci aventi diritto al voto. La verbalizzazione simultanea consiste nell’apporre in un quadretto una croce per ogni voto ricevuto dal candidato sulla cui riga si trova il quadretto.
Art. 12
Della designazione degli eletti
Vengono eletti come membri del Consiglio Direttivo i candidati della lista elettorale che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Le preferenze ricevute dai candidati della lista occorrono unicamente per ordinare gli eletti in maniera crescente.
A parità di voti, risulterà eletta la lista della quale sia maggiore la somma delle anzianità di tesseramento dei candidati.
A parità di somma dell’anzianità di tesseramento, sarà eletta la lista della quale sia maggiore la somma delle anzianità anagrafiche dei candidati.
SEZIONE SECONDA
Delle leggi di contorno
Art. 13
Della proclamazione degli eletti
Dopo lo spoglio delle schede, il Presidente della C.E. consegna il verbale dei risultati al Presidente uscente (od, in sua assenza, al più anziano in età del Consiglio Direttivo uscente), il quale ne dà pubblica lettura, proclamando gli eletti al Consiglio e dandone pronta comunicazione ai presenti, anche attraverso pubblicazione sulla bacheca ufficiale dell’Associazione.
I risultati, tutte le operazioni di voto ed eventuali irregolarità o nullità di voto risulteranno in un apposito verbale redatto dallo Scrutatore Segretario del seggio elettorale e firmato dal Presidente della C.E., nonché dagli stessi scrutatori.
Art. 14
Del ricorso avverso le decisioni della Commissione Elettorale
Avverso le decisioni della C.E. è ammessa opposizione, da presentarsi – a pena di inammissibilità – entro tre giorni, con reclamo scritto al Presidente della C.E.
Il reclamo deve contenere le ragioni per le quali è proposto.
Il Presidente della C.E. lo trasmette al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente nei tre giorni successivi.
Art. 15
Dell’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo
A norma degli artt. 25 e 26 dello Statuto Sociale, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo vengono eletti in seno al Consiglio stesso.
Le cariche di Presidente e Vicepresidente non sono cumulabili.
La riunione inaugurale del Consiglio Direttivo viene convocata e presieduta dal Presidente uscente.
Nel caso in cui il Presidente uscente non faccia più parte del Consiglio eletto, la seduta è presieduta dal suo membro più anziano d’età. All’elezione del Presidente dell’Associazione, la presidenza della seduta passa di diritto al nuovo eletto.
La seduta per l’elezione delle due cariche è valida solo se è presente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed avviene per alzata di mano.
I dirigenti eletti entrano in carica immediatamente, dopo l’avvenuta proclamazione, attuata dal membro che presiede la seduta.
Art. 16
Dell’impossibilità dell’elezione del Consiglio Direttivo
Laddove non fosse possibile eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, resta in carica provvisoriamente il Consiglio Direttivo uscente per un termine non superiore ai 45 giorni, termine entro il quale dev’essere convocata nuovamente l’Assemblea dei Soci in sessione ordinaria.
Art. 17
Dei casi di consiglieri in numero minore di cinque
Laddove il Consiglio Direttivo si trovi a constare di meno di 5 consiglieri (ma comunque di non meno di due), a causa di dimissioni, espulsione, radiazione, decesso, perdita della libertà per provvedimento della Magistratura, ovvero per ogni motivo valido, esso resta in carica, continuando ad espletare le proprie funzioni.
In mancanza di non eletti, solo allorquando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, il Presidente indice nuove elezioni, utili ad eleggere i consiglieri che prenderanno il posto degli assenti.
SEZIONE TERZA
Dell’elezione del Collegio dei Probiviri
Art. 18
Dell’elezione del Collegio dei Probiviri
L’elezione avviene nelle stesse modalità previste per l’elezione del Consiglio Direttivo.
Qualora il giorno dell’adunanza elettorale, essa fosse convocata con lo scopo di eleggere contestualmente sia il Consiglio Direttivo sia il Collegio dei Probiviri, il rinnovo dei due organi deve avvenire mediante scheda elettorale separata.
Art. 19
Della presentazione delle liste
Essendo quattro i membri da eleggere all’interno del Collegio dei Probiviri, ciascuna lista dev’essere composta di quattro candidati.
Art. 20
Della designazione degli eletti
Risultano eletti Probiviri effettivi i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; il quarto degli eletti risulta membro supplente.
SEZIONE QUARTA
Delle norme finali
Art. 21
Delle norme finali
La normativa elettorale approvata dall’Assemblea non è modificabile dalla Commissione Elettorale, né dal Consiglio Direttivo, né dal Collegio dei Probiviri. Essa può essere variata da un’Assemblea dei Soci convocata ad hoc.
Per quanto non espressamente previsto in questo Titolo I, valgono le disposizioni in materia del Codice Civile.
TITOLO II
Del Collegio dei Probiviri
SEZIONE PRIMA
Della natura del Collegio
Art. 22
Della natura del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna all’Associazione.
Il Collegio si compone di quattro membri – di cui tre effettivi ed un supplente – eletti dall’Assemblea ordinaria.
Esso viene eletto con le medesime modalità del Consiglio Direttivo (§ art. 18).
Art. 23
Della durata del Collegio
I componenti il Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Essi non possono essere membri del Consiglio Direttivo.
Art. 24
Della sede del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell’Associazione.
Art. 25
Della costituzione del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza di essi.
SEZIONE SECONDA
Delle funzioni del Collegio
Art. 26
Del pronunciamento sulle ammissioni
Il Collegio dei Probiviri decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle revoche d’iscrizione. (§ art. 8 S.S.)
Per i dinieghi di ammissione, può decidere, solo su mandato espresso del Consiglio Direttivo, a cui il compito spetta, stando a quanto contempla l’art. 12 dello Statuto Sociale.
Art. 27
Dei pronunciamenti
Il Collegio dei Probiviri viene chiamato, inoltre, a pronunciarsi:
- sui provvedimenti disciplinari;
- sulle controversie tra gli organi sociali, tra i soci, ovvero tra i primi ed i secondi, sorte nell’ambito delle attività sociali;
- sull’interpretazione dello Statuto e dei regolamenti di attuazione dello stesso;
- sul ricorso avverso le decisioni della Commissione Elettorale.
Art. 28
Degli interventi
Il Collegio dei Probiviri interviene di iniziativa su tutto quanto possa danneggiare l’immagine o la funzione dell’Associazione; decide, quindi, l’espulsione di chi venga reputato indegno, abbia danneggiato l’attività o l’immagine dell’Associazione o ne abbia turbato gravemente l’ordine interno.
Solamente la radiazione per morosità spetta al Consiglio Direttivo (§ art. 12 S.S.).
Art. 29
Del diritto dei soci ad adire il Collegio dei Probiviri
Chiunque può sottoporre al giudizio del Collegio questioni riguardanti il rispetto dello spirito dell’Associazione e l’applicazione dello Statuto e del Regolamento, avendo il diritto di ottenerne risposta scritta.
Art. 30
Dei rapporti tra Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è sempre consultato dal Consiglio Direttivo in caso di modifiche statutarie.
Il Consiglio Direttivo richiede, inoltre, il parere del Collegio dei Probiviri al fine di valutare il comportamento di un socio, qualora sia stata segnalata per iscritto una violazione delle norme sociali.
Il parere espresso dal Collegio dei Probiviri non è vincolante al fine dell’adozione dei conseguenti eventuali provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo.
Qualora l’azione disciplinare interessi membri degli organi sociali, il parere del Collegio dei Probiviri assume valore vincolante.
Art. 31
Delle controversie
Qualunque controversia insorta tra gli organi sociali, tra i soci, ovvero tra i primi ed i secondi, dev’essere sottoposta dagli interessati al Consiglio Direttivo, il quale, solo qualora non riesca a dirimerla bonariamente, e sempre che ne riavvisi la fondatezza, la sottopone al Collegio dei Probiviri.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo stesso sia parte della controversia, il Collegio dei Probiviri potrà essere investito dagli interessati in via diretta.
Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento.
Art. 32
Dell’interpretazione delle norme
Qualora sorgano dubbi sull’interpretazione di norme dello Statuto e/o del Regolamento, ovvero di ogni atto avente forza di legge nell’ambito dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, d’ufficio o su segnalazione di qualunque socio, sempre che tale richiesta appaia fondata e rilevante, può richiedere l’interpretazione al Collegio dei Probiviri. Essa dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell’ordinamento.
Art. 33
Dei ricorsi e delle liti
Il Collegio dei Probiviri ha altresì la funzione di giudicare su eventuali ricorsi da parte dei soci contro provvedimenti del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri decide, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte del socio per controversie interne all’Associazione. In tal caso, la decisione del Collegio dei Probiviri è da considerarsi inappellabile.
Art. 34
Della pubblicazione delle decisioni
Le decisioni finali del Collegio, scaturite da un provvedimento disciplinare e non, dovranno essere portate a conoscenza dei soci nella sede dell’Associazione, mediante affissione all’albo associativo per 15 giorni.
SEZIONE TERZA
Del funzionamento del Collegio
Art. 35
Della mancanza dei componenti il Collegio
In caso di dimissioni di uno dei componenti il Collegio, si provvederà alla sostituzione con il membro supplente, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.
Laddove il membro supplente sia assente, sarà nominato un ulteriore supplente dal Consiglio Direttivo.
In caso di accertata impossibilità di uno dei membri effettivi a svolgere l’incarico che si protragga per oltre 30 giorni, si procederà alla temporanea sostituzione con il membro supplente. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti ed il membro supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli provvedimenti in corso.
Qualora un procedimento del Collegio interessi un membro del Collegio stesso, egli è temporaneamente sostituito dal supplente.
Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri, le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.
Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e devono essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alle parti od agli interessati ed al Presidente dell’Associazione. Egli, ove necessario, ne cura l’attuazione.
Art. 36
Del Presidente del Collegio
Il Collegio dei Probiviri nomina un proprio presidente, il quale modera le sedute nell’interesse dei fini perseguiti dal Collegio.
Art. 37
Delle sedute del Collegio
Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo, ma senza formalità di procedura alcuna.
Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.
Art. 38
Delle sottoposizioni al Collegio
La parte che sottoporrà la questione al Collegio dei Probiviri dovrà comunicarla con lettera scritta da inviarsi al Consiglio Direttivo entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia.
Art. 39
Delle decisioni del Collegio
Il Collegio dei Probiviri, al termine dell’istruttoria, emetterà la propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento, precisando altresì, nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità del socio che abbia danneggiato l’Associazione o contravvenuto al suo ordinamento, la gravità dell’infrazione e determinando l’eventuale sanzione. Detta decisione, della quale verrà stilato apposito verbale sottoscritto dai membri del Collegio, sarà trasmessa al Consiglio Direttivo, il quale ne curerà l’esecuzione, infliggendo, se prevista, la relativa sanzione.
Contro la decisione del Collegio non è ammesso appello, salvo il caso di provvedimenti sanzionatori contro i membri del Consiglio Direttivo, la cui decisione ultima spetta all’Assemblea.
Art. 40
Della facoltà del Collegio di convocare l’Assemblea
Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di convocare l’Assemblea nei casi in cui non vi abbia ottemperato il Consiglio Direttivo.
Art. 41
Della mancata elezione del Collegio
I compiti del Collegio dei Probiviri, in caso di mancata elezione, sono svolti dal Consiglio Direttivo appositamente convocato.
Art. 42
Della scadenza del mandato
Il Collegio dei Probiviri, allo scadere del mandato, rimane in carica fino alla nomina dei nuovi componenti l’organo.
TITOLO III
Dei Ruoli e delle Competenze
SEZIONE PRIMA
Premessa
Art. 43
Degli spettacoli teatrali
Considerando scopi dell’Associazione la promozione, la diffusione e la pratica dell’arte teatrale in tutti i suoi aspetti, momenti e finalità sociali e didattiche è dei soci realizzare spettacoli, incontri ed altre manifestazioni culturali.
Perché la realizzazione delle suddette manifestazioni, seppur in ambito amatoriale, sia della miglior qualità, si rende necessaria una definizione dei ruoli e delle competenze nell’intera macchina organizzativa.
Ogni socio che ritenga se stesso all’altezza di organizzare una manifestazione, può, volendolo, esporre, richiedendo l’autorizzazione a procedere a nome dell’Associazione, il proprio progetto al Consiglio Direttivo, il quale si esprimerà sull’opportunità, sulla necessità, nonché sulla possibilità. Ottenuta l’autorizzazione dal Consiglio, il socio ha il compito di scegliere il proprio ruolo all’interno della manifestazione. Se questo non dovesse coincidere con quello di regista, egli deve necessariamente designare il socio che andrà a ricoprire tale incarico.
Art. 44
Dell’assegnazione dei ruoli
Il regista procede all’assegnazione dei ruoli. L’assegnazione è insindacabile.
Ogni socio può ottenere uno o più ruoli; sta ad ogni socio accettare o rifiutare, all’atto della proposta da parte del regista, il proprio ruolo.
Il regista fissa un termine entro il quale sia possibile recedere. Scaduto il termine di cui sopra, ogni socio è da ritenersi vincolato all’impegno assunto. Il mancato rispetto dell’impegno è da considerarsi comportamento scorretto e contrario allo spirito dell’Associazione, comportando una deficienza nella realizzazione dell’evento finale. Il regista può ricorrere al Consiglio Direttivo perché adisca il Collegio dei Probiviri.
SEZIONE SECONDA
Dei ruoli e delle competenze
Art. 45
Del Regista
Il regista teatrale è colui che si occupa della messa in scena di un testo o, più in generale, dell'allestimento di una rappresentazione teatrale.
È la figura di riferimento di ogni spettacolo teatrale. Egli ha carta bianca sull'organizzazione e sullo sviluppo della progettualità artistica.
Egli dirige gli attori, modifica ed adatta il testo, dà indicazioni ai musicisti, al costumista, allo scenografo, all’attrezzista, al macchinista, ed ai tecnici del suono e delle luci. Nel caso di particolare complessità dello spettacolo, egli può avvalersi di uno o più collaboratori e può rivolgersi al Direttore di Scena (od alla Segretaria di Scena).
In casi eccezionali il Regista può richiedere al Consiglio Direttivo la possibilità di essere citato nella pubblicità, nelle locandine e negli atti come Direttore Artistico, essendo le sue mansioni affini alle proprie.
Non può essere designata dall’Assemblea, né dal Consiglio Direttivo, né dal Collegio dei Probiviri, una figura al di sopra del Regista.
Ove si riscontrino mancanza, omissione, colpa o dolo, il regista può essere destituito da un’Assemblea convocata ad hoc, salvo non incorra nelle disposizioni o nelle competenze del Collegio dei Probiviri, per cui si rimanda al Collegio stesso.
Art. 46
Del Direttore di Scena
Il Direttore di scena (detto Segretaria di scena se donna) è il responsabile del palcoscenico e dei tecnici che vi lavorano. Egli avvisa gli attori del tempo rimanente alla loro entrata in scena. È responsabile del regolamento di palcoscenico e di struttura, nonché referente per tecnici e personale impiegato nell'allestimento di un lavoro teatrale, sia musicale che di prosa.
Egli coordina assieme allo scenografo e al regista la realizzazione delle scene; assiste alle prove assieme al regista, occupandosi dei costumi in concerto con il costumista, nonché di luci e suoni, coordinando a questo scopo tutte le attivita del personale tecnico; prende nota di tutte le richieste del regista e degli attori; cura il rispetto delle norme di sicurezza; assicura il corretto svolgimento degli spettacoli.
Non ha autonomia decisionale, fatta salva differente decisione del regista.
Art. 47
Dell’Assistente di scena
L’assistente di scena è il diretto collaboratore del Direttore di scena. A questi egli è direttamente sottoposto.
Egli suggerisce le battute e controlla il movimento degli attori sulla scena; cura i rapporti con i tecnici e fa rispettare il silenzio dietro le quinte; apre e chiude il sipario; cambia le scene, sostituisce gli oggetti di arredo e prepara gli attrezzi utili allo svolgimento della scena.
All’occorrenza i suoi compiti possono essere ripartiti tra più persone, definendo le mansioni che spetteranno ad ognuno.
Art. 48
Dello Scenografo
Lo scenografo progetta la scenografia, collabora in stretto rapporto con il regista operando alla drammaturgia del testo, iniziando con la lettura e discutendo sul taglio che si vuol dare. Il progetto viene svolto tramite schizzi, bozzetti, modellini, tavole prospettiche.
Lo scenografo realizza concretamente tutti gli elementi di scena di una rappresentazione teatrale, valutando la possibilità di utilizzo del materiale facente parte del patrimonio dell’Associazione (§ S.S. Art. 9, comma II). Ove non siano disponibili i materiali ritenuti opportuni, lo scenografo se ne provvede, facendo opportuna richiesta di fondi al Consiglio Direttivo, il quale valuterà l’ammontare della somma destinabile alla scenografia.
Lo scenografo può avere maggiore o minore libertà di espressione sulla base delle esigenze e delle disposizioni del regista.
Ove lo ritenga opportuno, può fare richiesta al regista perché nomini uno o più collaboratori.
Art. 49
Dello Scenotecnico
Lo scenotecnico coadiuva lo scenografo nella realizzazione delle scenografie, tenendo conto delle norme di sicurezza, dell'ergonomia delle strutture progettate, della statica delle medesime laddove si tratti di strutture mobili e praticabili.
Egli si interessa di tutti gli aspetti tecnici, curando i dettagli del progetto dello scenografo.
Egli dà pareri e consigli – comunque di genere tecnico – allo scenografo ed al regista nel corso della progettazione dell’impianto scenografico.
Art. 50
Il Macchinista
Il macchinista si occupa della costruzione, del montaggio, e, laddove necessario del movimento degli elementi scenografici.
Il macchinista deve essere pratico nell'utilizzo delle attrezzature specifiche per il montaggio e lo smontaggio, saper adattare la scenografia in relazione alle diverse tipologie di palcoscenico, conoscere ed utilizzare i macchinari e le strutture per la movimentazione delle scene, anche durante lo spettacolo.
Art. 51
Dell’Attrezzista
L’attrezzista è colui che si occupa di allestire, atto per atto, la scena con gli arredi e con oggettistica varia e di consegnare a ciascun attore o partecipante gli oggetti necessari durante lo svolgimento dello spettacolo.
Egli svolge il suo lavoro a stretto contatto con il trovarobe, nel reperimento e soprattutto nell’adattamento dell’attrezzeria.
Art. 52
Del Trovarobe
Il trovarobe lavora in sinergia con l’attrezzista, il direttore di scena, lo scenografo, il costumista, lo scenotecnico. Egli deve reperire gli oggetti e le suppellettili necessarie all’allestimento ed all'arredamento di un set: sono, quindi, fuori dal suo campo d'azione le scenografie, le luci ed i costumi.
Il trovarobe deve recuperare il materiale richiesto sotto la direzione e secondo le esigenze del regista.
Art. 53
Del Costumista
Il costumista disegna gli abiti di scena e si interessa per la loro realizzazione, scegliendone lo stile, i tessuti e i colori, previo accordo con il regista. Laddove sia possibile, il costumista può optare per l’acquisto di costumi già confezionati.
Per la copertura delle spese è del costumista far richiesta dei fondi necessari al regista, il quale valuterà la spesa e volgerà a sua volta la richiesta al Consiglio Direttivo.
Le scelte del costumista non sono sindacabili dagli attori che dovranno indossare i costumi scelti.
Art. 54
Del Truccatore
Il truccatore s’interessa del trucco degli attori. Avute le direttive dal regista, egli le mette in pratica individuando i mezzi e le tecniche che gli sembreranno più opportuni. A tale scopo, è necessario che egli presenti al regista un prospetto dei trucchi, dei cosmetici e di tutto quanto necessario alla migliore riuscita del proprio lavoro. È del regista valutare il prospetto e volgerlo al Consiglio Direttivo.
Il truccatore può – laddove richiesto – fornire pareri propri al regista circa il trucco degli attori; resta inteso che egli non ha titolo ad agire di propria iniziativa.
Art. 55
Dell’Attore
L’attore è colui che interpreta un personaggio nell’ambito di uno spettacolo teatrale. Egli riceve il proprio ruolo dal regista, secondo i canoni che a questi sembreranno più adeguati.
L’attore interpreta il personaggio nella maniera più coerente a quanto dettato dall’autore ed a quanto richiesto dal testo, anche in base all’adattamento operato. Nel corso della preparazione egli dovrà attenersi scrupolosamente alle richieste ed alle esigenze del regista.
SEZIONE TERZA
Delle deroghe
Art. 56
Delle deroghe al precedente disposto
Il Regista può assegnare tutti i ruoli di cui ai precedenti articoli. A sua discrezione, egli può non assegnarne, od assegnarne nella misura e nel numero che riterrà opportuno. Si prospetta, perciò, la possibilità che ce ne siano in numero minore od in esuberanza, rispetto a quelli di cui ai precedenti articoli. Nel primo caso, laddove si manifestino mancanze o carenze, in ogni caso imputabili nella fattispecie al ruolo mancante, la responsabilità ricade sul regista, ed egli ne risponde in prima persona davanti al Collegio dei Probiviri od ad altro organo competente. Nel secondo caso, il regista può delegare altri incarichi od altre mansioni a terzi.
Laddove non ricorrano i tempi tecnici utili a riunire l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo può, su mandato espresso, anche solo verbalmente, deliberare nelle veci dell’Assemblea.
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All’atto della sottoscrizione, il presente regolamento consta di n. 20 pagine autenticate,
comprese le due seguenti, di cui 18 in numerazione araba e 2 (appendice)
in numerazione latina, di n. 4 titoli, compresa l’appendice, di n. 56 articoli,
di n. 4 paragrafi d’appendice, e di n. 140 commi.
Letto, approvato e sottoscritto in Broccostella, presso la sede sociale, il 17/06/2010.
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Il Presidente Il Vicepresidente
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Il Tesoriere Il Consigliere
APPENDICE: Sezione prima - Dell’interpretazione del voto espresso dall’elettore